E’ istituita, ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 e per volontà del Dr. Piero Petricca, nato a Civitella Roveto (Aq) il 22 Maggio 1951, codice fiscale PTR PRI 51E22 C783V, una Fondazione  non a scopo di lucro e con fini di utilità sociale denominata Fondazione ANDARE OLTRE onlus. La durata della Fondazione è illimitata.

La Fondazione ha sede in Roma (RM) Via Cercemaggiore 59 cap 00131 e può costituire sedi amministrative ed uffici in Italia ed all’estero.

La Fondazione, che non ha scopi di lucro, si propone di cooperare allo sviluppo dei Paesi del terzo mondo, perseguendo finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria in favore di persone emarginate e/o svantaggiate e diffondendo la cultura del dialogo, della tolleranza e della solidarietà tra i popoli, attraverso l’eliminazione delle condizioni di inferiorità, di dipendenza e di sfruttamento eventualmente vigenti.

In particolare la Fondazione si propone, attraverso le sue attività istituzionali, di realizzare interventi di carattere sanitario, umanitario, ambientale e sociale rivolti a :

  • favorire attività di sostegno a istituzioni ospedaliere localmente esistenti  attraverso l’invio di personale sanitario e mezzi adeguati;
  • migliorare la preparazione del personale sanitario locale mediante l’istituzione di corsi di aggiornamento professionale, anche attraverso l’istituzione di borse di studio, in sinergia con le istituzioni politiche, universitarie e sanitarie locali;
  • istituire, nel settore sanitario, relazioni di collaborazione con Enti ed Organizzazioni sia di carattere Nazionale che Internazionale per agire con essi in collegamento ed in sinergia;
  • garantire l’acceso all’assistenza sanitaria alle persone indigenti attraverso il pagamento alla struttura sanitaria dei servizi effettivamente fruiti;
  • realizzare programmi di cooperazione tecnica per il risanamento ambientale ed in particolare per la lotta contro la malaria ed altre patologie epidemiche ed endemiche;
  • realizzare programmi di cooperazione per il recupero e lo sviluppo del patrimonio agro-alimentare;
  • favorire la realizzazione di attività di sostegno individuale e/o familiare nel piccolo commercio, nell’artigianato e nel settore agro-pastorale attraverso l’erogazione, qualora possibile, del microcredito;
  • favorire l’accesso all’istruzione primaria e secondaria in collaborazione con associazioni ed istituzioni locali;

Inoltre, la Fondazione si propone, attraverso le attività connesse, di:

  • promuovere il volontariato civile provvedendo alla formazione e all’addestramento professionale dei volontari;
  • formulare proposte di legge o di regolamento e proporre azioni giudiziali tese alla tutela degli interessi perseguiti dalle finalità della Fondazione;
  • sollecitare l’opinione pubblica, diffondere idee, opinioni ed informazioni, promuovere campagne di comunicazione e diffusione sul territorio e creare movimenti di opinione sui problemi attinenti lo scopo della Fondazione;
  • promuovere ed organizzare rassegne, convegni, conferenze e seminari, attività culturali, educative e di istruzione professionale, erogare contributi, borse di studio o premi in denaro con la finalità della crescita culturale locale;
  • promuovere ed effettuare ricerche, indagini e studi divulgandone i risultati;
  • realizzare, diffondere e promuovere opere letterarie, cinematografiche, televisive, audiovisive, radiofoniche o multimediali, pubblicare volumi o cataloghi e svolgere attività editoriali, con esplicita esclusione della stampa quotidiana.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà collaborare con Professionisti, con altre Fondazioni, con Associazioni, con Organismi ed Enti, costituendosi, se necessario ed opportuno, come parte effettiva di essi.
Potrà inoltre istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero, e potrà promuovere la costituzione di società di qualunque tipo, ivi comprese le cooperative, assumendone partecipazioni, e partecipare ad altre Fondazioni, Associazioni ed Onlus che fossero ritenute necessarie, utili ed opportune. La Fondazione potrà compiere ogni azione, atto, negozio direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 460/97.

Tutti i medici, gli operatori sanitari ed i tecnici che, a qualsiasi titolo, aderiscono ai progetti della Fondazione osservano la neutralità e l’imparzialità ed agiscono in nome del diritto delle Popolazioni alle cure mediche, rivendicando piena libertà nell’esercizio delle proprie funzioni.

La Fondazione potrà inoltre, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 26

Il finanziamento delle attività della Fondazione è assicurato:

  1. dalle rendite dei beni mobili ed immobili donati dal Fondatore, dalle somme annualmente assegnate a titolo di contributo dal Fondatore stesso e dalle somme che comunque perverranno alla Fondazione per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni ed oblazioni in genere elargite non per incrementare il patrimonio, bensì per finanziarne l’attività;
  2. dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria:dalle riconversioni eventuali del patrimonio istituzionale;
    1. dallo Stato italiano attraverso i Ministeri competenti, dalle Regioni o da Enti pubblici in genere ovvero da altri Enti locali anche non territoriali;
    2. da Istituzioni od Enti internazionali;
    3. dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati nell’attuazione dell’attività istituzionale;
    4. da ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente.

I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.

I fondi provenienti dal complesso delle fonti finanziarie, di cui al corrente articolo, serviranno al finanziamento delle spese necessarie alla gestione della Fondazione.

I Donatori saranno iscritti in un “albo dei donatori” ed agli stessi sarà inviata periodica informazione

La Fondazione è espressamente impegnata nel divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge od effettuate a favore di altre Onlus, che per disposizione, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è espressamente obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione, in caso di scioglimento determinato da qualsiasi causa, è espressamente obbligata a devolvere il patrimonio residuo dell’organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2006 – G.U. n. 229 del 30 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Organi della Fondazione, se nominati, sono :

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere;
  • il Comitato Tecnico-Scientifico;
  • il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso salvo che per quanto attiene al rimborso delle spese sostenute.

Il Presidente è nominato dal Fondatore nell’Atto Costitutivo della Fondazione.

La sua carica è vitalizia.

In caso di dimissioni o di cessazione delle sue funzioni per qualsiasi altra causa è nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglierà tra nominativi così designati:

  1. uno dal Presidente uscente;
  2. uno da ciascun membro del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

  1. convoca, stabilendone il relativo ordine del giorno e presiede gli Organi Collegiali, coordinandone le attività;
  2. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
  3. firma gli atti della Fondazione;
  4. sovrintende al buon funzionamento della Fondazione;
  5. adotta in via d’urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima riunione, che deve essere comunque convocata dal Presidente entro 30 giorni;
  6. esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto;
  7. nomina procuratori speciali, avvocati e procuratori alle liti;
  8. ha la facoltà di aprire, chiudere e gestire conti bancari e postali ;
  9. cura i rapporti con le massime autorità e le Pubbliche Amministrazioni e segue il buon andamento dell’amministrazione della Fondazione vigilando sul rispetto della corretta applicazione dello Statuto proponendone, se necessaria, la sua riforma al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti.

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 4 ed 8 oltre al Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di deliberare su tutte le nomine e gli incarichi che verranno attribuiti o revocati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di tre esercizi finanziari e i suoi membri scadono alla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Sino alla nomina dei nuovi membri il Consiglio di Amministrazione uscente esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili.

I suoi componenti :

a) possono essere confermati o nuovamente cooptati;

b) qualora il confermato o cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla comunicazione scritta avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione;

c) decadono in caso di assenza ingiustificata continuata a tre successive riunioni del Consiglio.

Qualora si renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione nominerà a maggioranza il nuovo Consigliere, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore nell’Atto Costitutivo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso in cui cessino dalle loro funzioni più della metà dei consiglieri, ovvero in caso di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie, accertate dal Revisore dei Conti o dal Collegio dei Revisori.

Entro il termine di sei mesi dal suo scioglimento il consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura dal Presidente della Fondazione, o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del consiglio stesso.

Il Segretario Generale è nominato dal Fondatore nell’Atto Costitutivo della Fondazione e la sua carica è vitalizia.

In caso di dimissioni o di cessazione dalle sue funzioni per qualsiasi altra causa è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive del Presidente, provvede alla gestione corrente della Fondazione e quindi:

  1. svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, del comitato tecnico-scientifico, redigendo i processi verbali delle relative riunioni;
  2. redige i programmi di attività, da sottoporre all’approvazione del consiglio stesso;
  3. predispone i progetti riguardanti bilanci preventivi e consuntivi;
  4. dà attuazione, secondo le direttive date dal Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, firmando la corrispondenza e gli atti relativi della Fondazione;
  5. svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale, avvalendosi del personale dipendente o in mancanza avvalendosi di collaboratori esterni;
  6. sovrintende alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione;
  7. esercita le altre funzioni eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere amministra il patrimonio ed i fondi della Fondazione secondo le direttive del Segretario Generale e comunque in linea con le delibere del Consiglio di Amministrazione.

La carica ha una durata di tre esercizi finanziari completi, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla sua nomina.

Redige, d’intesa con il Segretario Generale, i bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

Il servizio di cassa e custodia titoli è affidato agli Istituti di credito scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può designare altri Istituti di credito in sostituzione o in aggiunta ai predetti secondo il criterio delle maggiori rendite dei fondi investiti.

Il Comitato Tecnico-Scientifico costituisce l’organo tecnico di consulenza della Fondazione ed in tale quadro svolge le seguenti funzioni:

  1. formula proposte in ordine alle attività istituzionali della Fondazione, predisponendone i programmi;
  2. esprime valutazioni sui risultati delle iniziative già attuate;
  3. suggerisce eventuali altri esperti e collaboratori della Fondazione;
  4. cura la redazione eventuale di un bollettino cartaceo o on-line sulle attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, inoltre :

  1. comprende di diritto, il Presidente della Fondazione;
  2. è composto di un numero di membri variabile da tre a dieci indicati dal Presidente della Fondazione e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi e personalità italiane o straniere di riconosciuta autorità e competenza nel campo della sanità e della ricerca scientifica nonché tra altri esperti che possano dare il contributo alla realizzazione delle finalità della Fondazione;
  3. nella sua prima riunione provvede a nominare il Presidente ed un coordinatore;
  4. si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
  5. si riunisce validamente con l’intervento di almeno la metà dei sui membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del comitato durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; possono farsi rappresentare da altri membri in base a delega scritta, ma in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti e non più di tre volte consecutive.

Il Revisore dei Conti – o, in alternativa, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri – è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti – o, se nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti – rimane in carica per la durata di tre esercizi finanziari, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla nomina dei suoi membri e fino alla trasmissione all’amministrazione di vigilanza del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio finanziario e può essere confermato.

Le relazioni del Revisore dei Conti – o, se nominato, del Collegio dei Revisori dei Conti – sono verbalizzate in apposito registro.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che saranno scelti tra i suoi membri.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme della legislazione vigente ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo del Codice Civile e quelle del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.